Art. 16.

      1. L'articolo 48 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è sostituito dal seguente:

      «Art. 48. - (Promozione a medico capo). - 1. La promozione a medico capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale è ammesso il personale con la qualifica di medico principale che abbia compiuto cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica».